PS6425 – XANGO-PRODOTTI CON SUCCO DI MANGOSTANO
Provvedimento n. 21917
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2010;
SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato
dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera
dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6
dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTI gli atti del procedimento;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS6425 del 17 novembre 2010, volto a verificare l’esistenza di
pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21 comma 1, lettere b) e c), e dell’articolo 23, lettere p) e
s), del Codice del Consumo, poste in essere dalla società Xango Italy S.r.l.;
VISTA la delibera dell’Autorità del 17 novembre 2010, con cui è stata autorizzata un’ispezione, ai sensi dell’articolo 27,
commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede della società Xango Italy S.r.l. sita in Milano;
VISTA la comunicazione del 26 novembre 2010, con la quale le Parti sono state invitate, ai sensi dell’articolo 9, comma
2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro nove giorni dal suo ricevimento, al fine della
valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice
del Consumo.
VISTE le memorie presentate da Xango Italy S.r.l. pervenute in data 6 e 10 dicembre 2010, nonché la presentazione di
alcuni impegni ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento in data 15 dicembre 2010;
CONSIDERATO quanto segue:
I. PARTI DEL PROCEDIMENTO
1. Parte del procedimento, in qualità di professionista, è Xango Italy S.r.l..
2. In qualità di segnalanti sono parti del procedimento il Ministero della Salute, le associazioni Altroconsumo,
Codacons, Adusbef e Federsalus.
II. FATTO
3. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, ovvero di segnalazioni del Ministero della Salute e di quattro
associazioni di consumatori, nonché della Federazione Nazionale dei produttori di prodotti salutistici, nonché sulla base
delle risultanze di accertamenti svolti d’ufficio, in data 17 novembre 2010 è stato avviato il procedimento istruttorio
PS6425, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, al
fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21 comma 1, lettere b) e
c), e dell’articolo 23, lettere p) e s), del Codice del Consumo.
4. In particolare, la pratica commerciale contestata consiste nelle attività promozionali per la vendita di un succo di
frutta denominato “XanGo Juice” che per le particolari modalità seguite, rivestirebbe, da un lato, caratteristiche
piramidali (di seguito, Sistema Xango) e, dall’altro, attribuirebbe alla bevanda caratteristiche salutistiche, anche con
utilizzo di termini di stampo medico per la descrizione delle sostanze che la compongono e con la prospettazione di
effetti benefici in relazione a numerose patologie.
5. Per quanto attiene specificamente alle modalità di promozione e vendita del succo di frutta Xango Juice (al prezzo di
euro 115 per 4 flaconi di 750 ml), risulta in primo luogo che l’acquisto del prodotto è possibile soltanto registrandosi al
sito dell’azienda Xango e divenendo un “incaricato”, oppure un “cliente preferito”. L’incaricato può partecipare al piano
di compensazione, elemento centrale e di particolare attrazione del Sistema Xango, attraverso l’inserimento di altri
incaricati, percependo commissioni sugli acquisti degli incaricati sponsorizzati fino a nove livelli sottostanti: in
particolare, nel materiale acquisito agli atti vengono prospettati ingenti guadagni correlati alla possibile costituzione di
una rete/piramide articolata sui descritti nove livelli.
6. Dagli elementi acquisiti risulta specificamente che le commissioni previste per gli incaricati dal cosiddetto “Piano di
compensazione” non sono correlate esclusivamente alle vendite promosse dagli incaricati ma anche ad altri requisiti
soggettivi necessari, quali: a) l’obbligo di tutti gli incaricati di acquistare il prodotto in via continuativa, attraverso un
programma di invio automatico mensile del prodotto denominato ADP (Automatic Delivery Program) e quindi con un
esborso mensile di 115 o di 230 euro, a seconda della qualifica dell’incaricato nel Sistema Xango; b) la contemporanea
sussistenza, per ogni specifico livello, di alcuni specifici requisiti relativi alla “struttura piramidale” sviluppata dal
singolo incaricato (in particolare la qualifica dei soggetti direttamente sponsorizzati) che ha generato il volume di
acquisti che danno titolo alle commissioni; c) il calcolo del volume acquisti e degli altri requisiti che qualificano ciascun
livello degli incaricati su base mensile.
7. Altri elementi caratterizzanti il sistema sono: a) il pagamento di una quota (fee) di registrazione pari a 34 euro per
ogni incaricato che dà diritto ad un “Kit Incaricato”; b) il fatto che l’incaricato non possa rivendere il prodotto, anche se
deve acquistarlo mensilmente per partecipare al piano di compensazione, c) il fatto che l’incaricato non percepisca
commissioni sui suoi acquisti, che peraltro sono limitati ad un uso personale.
8. Come confermato dai dati acquisiti, la quasi totalità dei soggetti, circa 21 mila, sono entrati come incaricati nel
Sistema Xango, mentre solo 900 hanno acquistato il prodotto come clienti preferiti.
9. In merito ai messaggi promozionali, dagli elementi acquisiti risultano essere state diffuse alcune brochure
promozionali che presentano il prodotto e che enfatizzano la “potente attività antiossidante e antinfiammatoria” del
mangostano – e specificamente degli Xantoni in esso contenuti – che avrebbe un effetto positivo, documentato da studi
scientifici, su 44 patologie (quali l’influenza, l’acne, i tumori, il morbo di Alzheimer e quello di Parkinson).
10. In sintesi, le condotte poste in essere da Xango Italy S.r.l. e oggetto di contestazione consistono nell’aver istituito
un sistema di vendita con caratteristiche piramidali nel quale il professionista guadagna dagli acquisti del prodotto da
parte degli incaricati introdotti nel Sistema Xango, all’interno del quale lo sforzo promozionale degli incaricati è rivolto
principalmente all’inserimento di nuovi incaricati per i quali la possibilità di guadagno deriva esclusivamente dalla
creazione di una “organizzazione di acquisto” (essenzialmente tramite l’adesione al Sistema Xango di altri incaricati) e
non invece da un’attività promozionale per la vendita del prodotto. Funzionale allo sviluppo del Sistema Xango è la
presentazione del prodotto con vanti a carattere prevalentemente salutistico, che non troverebbero conferma nella
letteratura scientifica di settore.
III. ACCERTAMENTI ISPETTIVI
11. In data 17 novembre 2010, vista la comunicazione di avvio del procedimento, l’Autorità ha deliberato di
autorizzare ispezioni, ai sensi dell’articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi della società Xango
Italy S.r.l..
12. Gli accertamenti ispettivi sono stati svolti presso le sedi della predetta società in data 23 novembre 2010.
13. Dagli accertamenti effettuati presso le sedi della società Xango Italy S.r.l. è emerso che la società Xango Italy è
attiva in Italia dall’ultimo trimestre del 2009, con un fatturato in continua crescita e che ha raggiunto nelle recenti
mensilità importi di circa un milione e mezzo di euro su base mensile. Sono inoltre state acquisite agli atti del
procedimento le fatture di Xango Italy per i compensi liquidati agli incaricati delle vendite del succo XanGo, nonché le
fatture di vendita a Xango Italy da parte della società importatrice del succo per l’Europa sita in Olanda.
IV. MEMORIE DELLE PARTI
14. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 17 novembre 2010, con riferimento al procedimento
cautelare, sono state prodotte memorie difensive da parte della società Xango Italy S.r.l., pervenute in data 6 e 10
dicembre 2010.
15. Dall’esame della memoria delle parti del 6 dicembre 2010 emerge che:
a) il professionista qualifica il proprio sistema di vendite come “multilevel marketing” e lo ritiene in linea con il dettato
normativo della legge n. 173/05. Secondo la Parte, gli incaricati Xango agirebbero in qualità di agenti e, nel rispetto di
detta normativa, sarebbe a loro proibita la rivendita del prodotto. Secondo il professionista, un sistema piramidale
sarebbe, invece, contraddistinto da una notevole fee di ingresso a carico del nuovo incaricato e dall’acquisto di un
notevole quantitativo che rimarrebbe a totale carico dell’incaricato. Inoltre, nel sistema piramidale sarebbe preclusa la
restituzione di quanto acquistato, cosa che invece sarebbe possibile nel sistema Xango;
b) il professionista, in merito al periculum in mora, ritiene che siano assenti gli indizi in tal senso relativamente alla
supposta struttura piramidale, dato che “[…] l’organizzazione di vendita diretta attuata in Italia da Xango è
perfettamente lecita e rispettosa della normativa italiana”;
c) la società, in merito ai messaggi relativi ai vanti salutistici – oltre a rigettare la contestazione relativa alla
responsabilità in merito alla diffusione della brochure oggetto di segnalazione (denominata “44 problemi, una
soluzione”), che sarebbe avvenuta in violazione del contratto con gli incaricati (Accordo per gli incaricati) da parte di
singoli incaricati, che non avrebbero richiesto la prevista autorizzazione – ha espresso l’opinione che non esistano gli
estremi di gravità e urgenza, in quanto assente “[…] un rischio concreto ed attuale relativo alla salute dei
consumatori”;
d) il professionista ha comunicato di aver autonomamente provveduto a rimuovere “[…] dal sito l’intera sezione
scienza […]”.
16. La memoria del 10 dicembre non rileva ai fini del presente provvedimento, in quanto fornisce soltanto alcune
informazioni relative all’attività del professionista e non riguarda il funzionamento del Sistema Xango , così come la
pubblicità effettuata.
17. Con memoria del 15 dicembre il professionista ha proposto quali impegni per la chiusura del procedimento alcune
modifiche al Sistema Xango, che si impegna ad attuare entro trenta giorni dall’eventuale accettazione da parte
dell’Autorità con provvedimento conclusivo del procedimento.
V. VALUTAZIONI
18. Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistente prima facie la
pratica commerciale descritta, in violazione degli artt. 20, 21 comma 1, lettere b) e c), e dell’articolo 23, lettere p) e
s), del Codice del Consumo, in quanto gli elementi raccolti confermano che il Sistema Xango integra uno schema di
carattere piramidale, strutturato su modalità che appaiono volte principalmente all’inserimento di nuovi consumatori in
un complesso sistema di remunerazione, c.d. piano di compensazione, che implica, da un lato, il pagamento di una
quota di ingresso e l’acquisto mensile di un quantitativo prestabilito del prodotto da parte degli incaricati e, dall’altro,
richiede loro un impegno promozionale per l’inserimento di altri consumatori/incaricati nella catena.
19. Le commissioni riconosciute non sono infatti collegate solo all’acquisto del prodotto da parte degli altri incaricati o
clienti preferiti, ma alla presenza di alcuni specifici requisiti soggettivi del singolo incaricato che spostano il focus della
sua attività dalla vendita del prodotto al continuo sforzo di inserimento di nuovi consumatori, quali incaricati per
ampliare e rafforzare il sistema di acquisto a lui riferibile.
20. Per quanto riguarda il contributo richiesto per la partecipazione allo schema di compensazione, nel caso di specie
esso è rinvenibile non solo nella quota/fee di ingresso versata al momento della registrazione (a fondo perduto), ma
soprattutto nell’obbligo di effettuare acquisti continuativi ogni mese del prodotto, in misura crescente (almeno pari a
230 euro al mese) in relazione al miglioramento della qualifica assunta nello schema piramidale.
21. Per quanto riguarda il corrispettivo ricevuto da ciascun incaricato, come rilevato, esso si ricollega non solo al
volume delle vendite promosse, ma anche alla qualità dell’organizzazione di acquisto che ciascun incaricato è riuscito a
sviluppare e, quindi, principalmente alla capacità di inserire nuovi consumatori/incaricati. In particolare, per
raggiungere ciascun livello dello schema, oltre che di un certo volume di vendite mensili, occorre anche la presenza di
specifiche caratteristiche dell’organizzazione sviluppata da ciascun incaricato/consumatore, che devono parimenti
sussistere ogni mese – e dunque ad intervalli temporali ridotti – in corrispondenza del pagamento delle commissioni.
22. Corollario di tale reale obiettivo del sistema – quello di attrarre nuovi consumatori perché acquistino il prodotto e
sviluppino una loro rete di vendita – è il divieto di vendite dell’incaricato, nonché il mancato riconoscimento della
commissione per gli acquisti effettuati dall’incaricato medesimo.
23. Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che le condotte sopra descritte sono caratterizzate da un
elevato grado di offensività, in quanto il Sistema Xango appare in rapida espansione e quindi suscettibile, nelle more
del procedimento, di raggiungere e coinvolgere nel sistema stesso un numero ancora maggiore di consumatori, come
dimostra il significativo tasso di crescita che ha riguardato il fatturato di Xango Italy registrato negli ultimi mesi e il
numero di soggetti coinvolti.
24. Gli impegni presentati, sui quali verrà effettuata autonoma valutazione, non incidono su tale aspetto, in quanto
prospettano alcune modifiche del Sistema Xango che il professionista è disposto ad adottare successivamente – entro
trenta giorni – all’accettazione dei medesimi da parte dell’Autorità e alla contestuale chiusura del procedimento senza
accertamento dell’infrazione.
RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di
provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che, nelle more del procedimento di merito, le pratiche
commerciali sopra descritte, consistenti nella realizzazione, gestione e sviluppo di un sistema di vendita piramidale
avente ad oggetto il succo di frutta denominato XanGo Juice a base di mangostano, coinvolgano un numero ancora
crescente di consumatori in qualità di incaricati. Ciò, senza invece incidere sulla possibilità del professionista di
continuare a commercializzare il prodotto effettuando vendite agli attuali incaricati, nonché ai consumatori interessati
all’acquisto;
RITENUTO, inoltre, che alcune modalità promozionali del prodotto possano continuare, nelle more del procedimento,
ad indurre gravemente in errore circa le qualità salutistiche del prodotto;
DISPONE
ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento, che la società
Xango Italy S.r.l.:
a) sospenda ogni attività diretta al reclutamento e registrazione di nuovi incaricati;
b) provveda ad inserire sul sito web della società, o a comunque rendere accessibile, la documentazione che gli
incaricati devono utilizzare per la loro attività promozionale del succo di frutta denominato XanGo Juice, priva di alcun
riferimento alle proprietà salutistiche del prodotto, comunicando a tutti gli incaricati l’obbligo di utilizzare
esclusivamente tale materiale;
c) comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro
dieci giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano
illustrati le misure adottate.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità
può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1,
lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere
immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione
dell’Autorità non sospende l’esecuzione dello stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
|